Accesso civico

L'accesso civico è un istituto giuridico introdotto dal d.lgs. 33/2013 per garantire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini.

Disciplinato dall'art. 5 del citato decreto, consente di richiedere documenti e informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione. 

L'art 5 del d.lgs. 33/2013 prevede due tipi di accesso, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato, ulteriori rispetto a quello disciplinato dalla l.241/1990, accesso documentale.

Al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, Struttura Valle d'Aosta srl fornisce informazioni per l'esercizio delle tre forme di accesso previste.

Si invita a consultare il regolamento per il diritto di accesso agli atti della società, per le modalità di esercizio dell'accesso civico semplice o generalizzato, modalità di presentazione, termini del procedimento e limiti all'accesso generalizzato.

Non è ammissibile, e quindi la società potrà rigettarla, una richiesta generica tale da non consentire l'individuazione del documento o dell'informazione di cui é richiesto l'accesso.

Allegato alla presente pagina il Regolamento per il diritto di accesso agli atti della Società.

Accesso civico semplice

Disciplinato dall'art 5 co 1 del D.lgs. 33/2013, l'accesso civico semplice riguarda documenti esistenti. Costituisce l'esercizio del diritto di accesso, senza obbligo di motivazione, per chiunque intenda richiedere atti o informazioni che, in forza di disposizioni di legge o di regolamento, devono essere obbligatoriamente pubblicati e per i quali ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta deve essere presentata all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al seguente indirizzo:

email rpct@svda.it

Telefono 0165 - 30 55 25

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 30 giorni si procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione, il richiedente può ricorrere alla figura del O.I.V., nella persona dell'Avv. Alessandra Favre, quale titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite posta elettronica all'indirizzo:

email odv.svda@legalmail.it

Accesso civico generalizzato

Disciplinato dall'art 5 co.2 del d.lgs. 33/2013 costituisce il diritto per chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle società in controllo pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazioni ai sensi del decreto citato. Specifiche esclusioni da questo istituto sono indicata nell'art 5-bis co.3

La richiesta deve essere indirizzata alla Presidenza, il cui indirizzo di posta elettronica è il seguente:

email segreteria@svda.it

pec strutturavda@pec.it

Accesso documentale

Disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L241/1990 ha come finalità quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento giudiziario fornisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

 

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Registro accesso agli atti anno 2025 (213.49 KB)
Regolamento per il diritto di accesso agli atti della Società (86.42 KB)

Data di creazione: 18/11/2024
Data di ultima modifica: 09/10/2025